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- Stato: 1 gennaio 2014 –
1. Per il rapporto giuridico tra WEIDINGER GmbH, Hertha-Sponer-Str. 1a, 82216 Gernlinden (di seguito: "Fornitore") e il committente in relazione alle consegne e/o ai servizi del fornitore (di seguito: Consegne) si applicano le presenti Condizioni generali (di seguito denominate: "CG"). Le Condizioni generali del committente si applicano nella misura in cui il fornitore le abbia espressamente concordate per iscritto. Le dichiarazioni scritte reciprocamente concordate sono decisive ai fini delle consegne.
2. Il fornitore si riserva i diritti di proprietà e di sfruttamento del diritto d'autore senza alcuna limitazione su stime dei costi, disegni e altri documenti (di seguito denominati: documenti). I documenti possono essere resi disponibili a terzi solo previo consenso del fornitore e, se l'ordine non viene impartito al fornitore, devono essere restituiti al fornitore immediatamente su richiesta. Le frasi 1 e 2 si applicano di conseguenza ai documenti del committente; tuttavia, questi possono essere resi accessibili a terzi ai quali il fornitore ha legittimamente trasferito consegne.
3. Il committente ha il diritto non esclusivo di utilizzare software e firmware standard con le caratteristiche prestazionali concordate senza modifiche sui dispositivi concordati. Il committente può effettuare una copia di backup del software standard senza accordo esplicito.
4. Le consegne parziali sono consentite nella misura in cui sono ragionevoli per il committente.
5. Il termine "richieste di risarcimento danni" nelle presenti CG include richieste di rimborso di spese inutili.
1. I prezzi sono franco fabbrica esclusi gli imballaggi e l'IVA applicabile.
2. Se il fornitore si è fatto carico dell'installazione o del montaggio e non è stato concordato altro, sono a carico del committente tutti i costi accessori necessari, ad esempio i costi di viaggio e di trasporto e i viaggi oltre alla remunerazione concordata.
3. I pagamenti devono essere effettuati gratuitamente all'agente pagatore del fornitore.
4. Il committente può compensare soltanto i crediti non contestati o legalmente vincolanti.
1. Gli oggetti delle consegne (merci soggette a riserva di proprietà) rimangono di proprietà del fornitore fino a quando non sono stati soddisfatti tutti i crediti nei confronti del committente derivanti dal rapporto commerciale. Se il valore di tutte le garanzie a cui ha diritto il fornitore supera il 10% dell'importo di tutti i crediti garantiti, il fornitore rilascerà una parte corrispondente della garanzia su richiesta del committente; al momento del rilascio il fornitore ha il diritto di scegliere tra vari crediti./p>
2. Durante l'esistenza della riserva di proprietà, al committente è vietato impegnare o trasferire la proprietà a titolo di sicurezza e la rivendita è consentita soltanto ai rivenditori nel normale svolgimento dell'attività e soltanto a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal suo cliente o applichi la riserva che la proprietà viene trasferita al cliente soltanto se ha adempiuto ai suoi obblighi di pagamento.
3. Se il committente vende merci soggette a riserva di proprietà, dovrà sin da ora cedere i suoi crediti futuri derivanti dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti con tutti i diritti accessori, compresi eventuali crediti sul saldo, al fornitore come garanzia senza la necessità di ulteriori spiegazioni speciali. Se le merci soggette a riserva di proprietà vengono rivendute insieme ad altri oggetti senza che sia stato concordato un prezzo singolo per le merci soggette a riserva di proprietà, il committente cede al fornitore quella parte delle credito di prezzo totale che corrisponde al prezzo delle merci soggette a riserva di proprietà fatturato dal fornitore.
4. a) Al committente è consentito elaborare le merci soggette a riserva di proprietà o mescolarle o combinarle con altri oggetti. L'elaborazione avviene per il fornitore. Il committente deve conservare il nuovo articolo risultante per il fornitore con la cura di un uomo d'affari prudente. Il nuovo articolo è considerato merce soggetta a riserva di proprietà.
b) Il fornitore e il committente concordano già che in caso di connessione o miscelazione con altri oggetti non appartenenti al fornitore, il fornitore ha comunque il diritto di comproprietà del nuovo articolo nella quantità della proporzione risultante dal rapporto tra il valore delle merci soggette a riserva di proprietà collegato o miste e il valore delle merci rimanenti al momento della connessione o della miscelazione. Il nuovo articolo è considerato finora merce soggetta a riserva di proprietà.
c) Il regolamento sulla cessione di crediti secondo il punto 3 si applica anche al nuovo articolo. Tuttavia, la cessione si applica soltanto fino all'importo corrispondente al valore della merce trasformata, combinata o mista soggetta a riserva di proprietà indicata in fattura dal fornitore.
d) Se il committente collega le merci soggette a riserva di proprietà a terreni o beni mobili, egli cede al fornitore, senza richiedere ulteriori spiegazioni speciali, anche il suo credito, che gli spetta come remunerazione per il collegamento, con tutti i diritti accessori a titolo di garanzia per l'importo del rapporto del valore dei beni combinati al momento del collegamento.
5. Fino alla revoca, il committente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti dalla rivendita. Se esiste un motivo importante, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, sospensione del pagamento, apertura di procedure di insolvenza, protesta contro una cambiale o indicazioni giustificate di eccessivo indebitamento o imminente insolvenza del committente, il fornitore ha il diritto di revocare l'autorizzazione di addebito diretto del committente. Inoltre, il fornitore, previa comunicazione preventiva ed entro un ragionevole periodo di tempo, può divulgare la cessione di garanzia, utilizzare i crediti ceduti e richiedere al committente di rivelare la cessione di garanzia al cliente.
6. In caso di sequestri o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, il committente deve informare immediatamente il fornitore. Se viene dimostrato un interesse legittimo, il committente deve fornire immediatamente al fornitore le informazioni necessarie per far valere i propri diritti nei confronti del cliente e consegnare i documenti necessari.
7. In caso di violazione dei doveri da parte del committente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, il fornitore ha il diritto, dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di tempo ragionevole fissato per il committente, di eseguire il ritiro (della merce) e di recedere; le disposizioni di legge sulla dispensabilità di fissare una scadenza rimangono inalterate. Il committente ha l'obbligo di ottemperanza. Il ritiro o l'asserzione della riserva di proprietà o del sequestro delle merci soggette a riserva di proprietà da parte del fornitore non costituisce un recesso dal contratto, a meno che il fornitore non lo abbia espressamente dichiarato.
1. Le scadenze per le consegne e i tempi di consegna sono stabiliti negli accordi tra il fornitore e il committente. Il rispetto delle scadenze per le consegne presuppone la ricezione tempestiva di tutti i documenti che devono essere forniti dal committente, i necessari permessi e rilasci, in particolare i piani, il rispetto dei termini di pagamento concordati e altri obblighi da parte del committente. Se tali requisiti non vengono soddisfatti in tempo, le scadenze verranno prorogate di conseguenza; ciò non si applica se il fornitore è responsabile del ritardo.
2. Se il mancato rispetto delle scadenze è dovuto aa) forza maggiore, ad es. mobilitazione, guerra, atti di terrorismo, sommosse o eventi simili (ad es. sciopero, blocco),
b) virus e altri attacchi da parte di terzi al sistema informatico del fornitore, nella misura in cui ciò avvenga nonostante la consueta cura delle misure di protezione,
c) impedimenti dovuti alle normative tedesche-statunitensi e di altro tipo applicabili, nazionali, UE o internazionali del diritto del commercio estero o a causa di altre circostanze per le quali il fornitore non è responsabile, o
d) consegna non tempestiva o corretta del fornitore,le scadenze sono prorogate di conseguenza. Il fornitore informerà il prima possibile il committente dell'inizio e della fine di tali circostanze. Se la durata di un evento secondo il punto 2 a) - d) supera un periodo di sei mesi, il fornitore ha il diritto di risolvere il contratto. Egli è tenuto a rimborsare immediatamente il committente per qualsiasi considerazione.
3. Se il fornitore è in ritardo, il committente, purché possa ragionevolmente credere che ciò abbia provocato un danno, può richiedere un risarcimento per ogni settimana di ritardo dello 0,5% ma in totale non più del 5% del prezzo per la parte delle consegne che non è stato possibile utilizzare in modo appropriato a causa del ritardo.
4. Le richieste di risarcimento danni da parte del committente dovute a ritardi nella consegna e le richieste di risarcimento danni anziché prestazioni che superano i limiti indicati al punto 3 sono escluse in tutti i casi di consegna in ritardo anche dopo che è trascorso un periodo di tempo stabilito per il fornitore. Ciò non si applica in caso di responsabilità per dolo, colpa grave o danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Il committente può recedere dal contratto soltanto nell'ambito delle disposizioni di legge nella misura in cui il ritardo nella consegna sia imputabile al fornitore. Una modifica dell'onere della prova a danno del committente non è associata alle norme di cui sopra.
5. Su richiesta del fornitore, il committente è tenuto a dichiarare entro un termine ragionevole se recedere dal contratto a causa del ritardo nella consegna o insistere sulla consegna.
6. Se la spedizione o la consegna sono ritardate su richiesta del committente di oltre un mese dopo la notifica della disponibilità per la spedizione, al committente può essere addebitata una commissione di magazzinaggio pari allo 0,5% del prezzo degli oggetti in consegna per ogni mese aggiuntivo ma non oltre il 5% in totale. Le parti contraenti sono libere di dimostrare costi di magazzinaggio più o meno elevati.
1. Se non è stato stipulato un accordo individuale tra le parti, il rischio passa al committente all'inizio del caricamento delle parti di consegna nello stabilimento del fornitore anche se vengono eseguite consegne parziali o il committente esegue altri servizi, ad esempio si è fatto carico delle spese di spedizione o di consegna e installazione.
Nella misura in cui l'accettazione è stata concordata, questa deve essere eseguite immediatamente al momento concordato, in alternativa dopo la notifica del fornitore della disponibilità all'accettazione. Il committente può rifiutare l'accettazione solo in presenza di un difetto essenziale.
2. Se la spedizione, la consegna, l'avvio, l'esecuzione dell'installazione o del montaggio, l'acquisizione nella propria società o l'operazione di prova sono ritardate per motivi a carico del committente o il committente è in ritardo per l'accettazione per altri motivi, il rischio è trasferito al committente.
Salvo diverso accordo scritto, le disposizioni seguenti si applicano all'installazione e al montaggio:
1. Il committente deve subentrare a proprie spese e fornire tempestivamente:
a) tutti i lavori di sterro, i lavori di costruzione e altri lavori di fuori del settore, compresi il personale specializzato e ausiliario necessario, i materiali da costruzione e gli strumenti;
b) gli articoli e i materiali necessari per il montaggio e la messa in servizio, come ad esempio ponteggi, paranchi e altri dispositivi, carburanti e lubrificanti;
c) energia e acqua nel punto di utilizzo compresi collegamenti, riscaldamento e illuminazione;
d) nel sito di montaggio per la conservazione di parti della macchina, apparecchi, materiali, strumenti ecc., locali sufficientemente grandi, adatti, asciutti e bloccabili e per il personale di montaggio appropriati locali di lavoro e di soggiorno compresi gli ambienti di adeguate strutture sanitarie; in caso contrario, per proteggere la proprietà del fornitore e del personale di montaggio in cantiere, il committente deve prendere le misure che prenderebbe per proteggere la propria proprietà;
e) indumenti protettivi e dispositivi di protezione necessari in circostanze speciali nel luogo di installazione.
2. Prima di iniziare i lavori di montaggio, il committente deve fornire le informazioni necessarie sulla posizione nascosta di condutture di elettricità, gas, di acqua o impianti simili e le informazioni statiche necessarie senza che sia richiesto.
3. Prima dell'inizio dell'installazione o del, le forniture e montaggio, i materiai e gli oggetti necessari per l'avvio dei lavori devono essere presenti nel sito di installazione o montaggio e tutti i lavori preparatori prima dell'inizio dell'assemblaggio devono essere sufficientemente avanzati da consentire l'installazione o il montaggio come concordato senza interruzioni. Le vie di accesso e il sito di installazione o montaggio devono essere livellati e sgomberati.
4. Se l'installazione, il montaggio o la messa in servizio sono ritardati a causa di circostanze per le quali il fornitore non è responsabile, il committente deve sostenere i costi per i tempi di attesa e qualsiasi viaggio aggiuntivo richiesto dal fornitore o dal personale di montaggio in misura ragionevole.
5. Il committente deve certificare immediatamente al fornitore settimanalmente la durata dell'orario di lavoro del personale addetto all'assemblaggio e il completamento dell'installazione, dell'assemblaggio o della messa in servizio.
6. Se il fornitore richiede l'accettazione della consegna dopo il completamento, il committente deve eseguirla entro due settimane. L'accettazione si intende eseguita se il committente lascia passare il periodo di due settimane o se la consegna è stata messa in uso, se necessario dopo il completamento di una fase di prova concordata.
Il committente non può rifiutare di accettare consegne a causa di difetti trascurabili.
Il fornitore è responsabile dei difetti materiali come descritto di seguito:
1. A discrezione del fornitore, tutte le parti o servizi che presentano difetti materiale devono essere riparati, consegnati o forniti di nuovo gratuitamente a condizione che la causa fosse già presente già al momento del trasferimento del rischio.
2. Le richieste di prestazioni supplementari diventano prescritte per legge 12 mesi dall'inizio del periodo di prescrizione legale; lo stesso vale per il ritiro e la riduzione. Questo periodo non si applica nella misura in cui la legge prevede periodi più lunghi ai sensi dell'art. 438 par. 1 n. 2 (edifici e cose per edifici), art. 479 par. 1 (diritto di ricorso) e art. 634a par. 1 n. 2 (difetti di costruzione) del Codice Civile tedesco in caso di intento, occultamento fraudolento del difetto e mancato rispetto di una garanzia di qualità. Le norme legali relative all'inibizione della scadenza, all'inibizione e al nuovo inizio delle scadenze rimangono inalterate.
3. I reclami del committente devono essere presentati per iscritto senza indugio.
4. In caso di reclami, il committente può trattenere i pagamenti in misura proporzionata ai difetti materiali rilevanti che si sono verificati. Il committente può trattenere i pagamenti soltanto in caso di comunicazione di un reclamo la cui giustificazione non può essere messa in dubbio. Il committente non ha il diritto di ritenzione se i suoi reclami per difetti sono prescritti. Se la comunicazione di reclami è errata, il fornitore ha il diritto di chiedere al committente il rimborso delle spese sostenute.
5. Il fornitore deve avere la possibilità di rimediare al difetto entro un termine ragionevole.
6. Se la prestazione successiva fallisce, il committente, indipendentemente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni ai sensi del punto 10, può recedere dal contratto o ridurre la remunerazione.
7. I reclami per difetti non sussistono se è presenta soltanto una deviazione insignificante dalla qualità concordata, se è presente soltanto una insignificante riduzione dell'usabilità, in caso di usura naturale o danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a seguito di manipolazione errata o negligente, utilizzo eccessivo, attrezzatura inadatta, lavori di costruzione difettosi, terreno edile inadatto o a seguito di particolari influenze esterne che non sono previsti dal contratto e in caso di errori software non riproducibili. Se il committente o terzi eseguono in modo improprio modifiche o lavori di riparazione, non si applicano reclami per i difetti e le conseguenze che ne derivano.
8. I reclami da parte del committente dovuti alle spese richieste ai fini di prestazioni supplementari, in particolare i costi di trasporto, viaggio, lavoro e materiali, sono esclusi nella misura in cui le spese aumentano perché l'oggetto della consegna è stato successivamente portato in un luogo diverso da quello del committente a meno che la spedizione non corrisponda all'uso previsto.
9. I reclami di ricorso del committente nei confronti del fornitore ai sensi dell'art.478 del Codice Civile tedesco (ricorso dell'imprenditore) sussistono soltanto nella misura in cui il committente non ha stipulato accordi con il proprio cliente che vadano oltre i reclami legali per difetti. Il punto 8 si applica di conseguenza anche nella misura del diritto di ricorso del committente nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 478 par. 2 del Codice Civile tedesco.
10. Sono escluse le richieste di risarcimento danni da parte del committente a causa di un difetto materiale. Ciò non si applica in caso di occultamento fraudolento del difetto, inosservanza di una garanzia di qualità, danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e in caso di violazione intenzionale o gravemente negligente del dovere da parte del fornitore. Una modifica dell'onere della prova a danno del committente non è associata alle norme di cui sopra. Sono esclusi ulteriori reclami o reclami diversi del committente da quelli regolati nel presente art. VIII a causa di un difetto materiale.
1. Salvo diverso accordo, il fornitore è obbligato a consegnare nel Paese del luogo di consegna senza diritti di proprietà industriale e diritti d'autore di terzi (di seguito: diritti di proprietà). Se una terza parte solleva legittimi reclami nei confronti del committente a causa della violazione dei diritti di proprietà da parte di consegne eseguite dal fornitore e utilizzate in conformità con il contratto, il fornitore è responsabile nei confronti del committente entro il termine specificato nell'art. VIII punto 2 come segue:
a) il fornitore otterrà un diritto di utilizzo per le consegne in questione a proprie spese, modificandole in modo da non violare il diritto di proprietà o scambiandole. Se ciò non è possibile per il fornitore a condizioni ragionevoli, il committente ha diritto ai diritti legali di recesso o riduzione;
b) l'obbligo del fornitore di pagare il risarcimento danni si basa sull'art. XII;
c) Gli obblighi del fornitore sopra menzionati sussistono soltanto nella misura in cui il committente informa immediatamente il fornitore per iscritto dei reclami presentati dalla terza parte, non riconosce un'infrazione e il fornitore si riserva tutte le misure di difesa e i negoziati di transazione. Se il committente cessa di utilizzare la consegna per riduzione del danno o per altri motivi importanti, è tenuto a informare la terza parte che non vi è alcuna conferma di una violazione dei diritti di proprietà associati alla cessazione di utilizzo.
2. I reclami del committente sono esclusi nella misura in cui è responsabile della violazione dei diritti di proprietà.
3. Sono esclusi anche i reclami del committente nella misura in cui la violazione dei diritti di proprietà è causata da specifiche speciali del committente, da un'applicazione non prevedibile dal fornitore o dal fatto che la consegna viene modificata dal committente o utilizzata insieme a prodotti non forniti dal fornitore.
4. In caso di violazione dei diritti di proprietà, le disposizioni di cui all'art. VIII, punti 4, 5 e 9 si applicano anche ai reclami del committente regolati al punto 1a).
5. Se ci sono altri difetti legali, si applicano di conseguenza le disposizioni dell'art. VIII.
6. Sono esclusi ulteriori reclami o reclami del committente diversi da quelli regolati nel presente art. IX nei confronti del fornitore e dei suoi agenti vicari a causa di un difetto di proprietà.
1. L'adempimento del contratto è subordinato alla riserva che non vi siano ostacoli dovuti a normative tedesche, statunitensi e di altro genere, nazionali europee o internazionali applicabili in materia di diritto del commercio estero, né embargo o altre sanzioni.
2. Il committente è tenuto a fornire tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, la spedizione o l'importazione.
1. Se la consegna è impossibile, il committente ha il diritto di richiedere un risarcimento danni a meno che il fornitore non sia responsabile dell'impossibilità. Tuttavia, la richiesta di risarcimento danni del committente è limitata al 10% del valore di quella parte della consegna che non può essere utilizzata in modo appropriato a causa dell'impossibilità. Questa limitazione non si applica in caso di responsabilità per dolo, colpa grave o danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute; ciò non implica una modifica dell'onere della prova a danno del committente. Il diritto del committente di recedere dal contratto rimane invariato.
2. Se gli eventi ai sensi dell'art. IV punto 2 a) - c) modificano in modo significativo il significato o il contenuto economico della consegna o incidono in modo significativo sull'operato del fornitore, il contratto sarà opportunamente adeguato in buona fede. Se ciò non è economicamente giustificabile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale se i permessi di esportazione necessari non vengono rilasciati o non possono essere utilizzati. Se [il fornitore] desidera esercitare questo diritto di recesso, deve informare il committente subito dopo essere venuto a conoscenza dell'evento, anche se è stato concordato un prolungamento dei tempi di consegna con il committente.
1. Salvo quanto diversamente stabilito nelle presenti CG, le richieste di risarcimento danni da parte del committente sono escluse, indipendentemente dal motivo legale, in particolare a causa di violazione degli obblighi nel rapporto contrattuale e da atti illeciti.
2. Ciò non si applica se la responsabilità è la seguente:
a) secondo la legge sulla responsabilità del prodotto;b) in caso di intenzionalità;c) in caso di negligenza grave da parte di proprietari, rappresentanti legali o dirigenti;d) in caso di malizia;e) in caso di mancato rispetto di una garanzia assunta;f) a causa di danni colposi alla vita, all'integrità fisica o alla salute; og) a causa della colpevole violazione degli obblighi contrattuali essenziali;
La richiesta di risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali essenziali è, tuttavia, limitata al danno prevedibile tipico del contratto, a meno che non esista un altro dei casi summenzionati.
3. Una modifica dell'onere della prova a danno del committente non è associata alle norme di cui sopra.
1. L'unico foro competente, se il committente è un commerciante, è la sede del fornitore per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale. Tuttavia, il fornitore ha anche il diritto di citare in giudizio presso la sede legale del committente.
2. Il presente contratto, compresa la sua interpretazione, è soggetto al diritto tedesco ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG). Nella misura in cui esiste un contratto con un consumatore, questa scelta di legge non pregiudica le disposizioni obbligatorie della legge sulla protezione dei consumatori applicabili senza questa scelta di legge.
1. Il contratto resta vincolante nelle restanti parti anche in caso di singole disposizioni non legalmente valide. Ciò non si applica se l'adesione al contratto costituirebbe una penalità irragionevole per una parte.
2. I punti seguenti sono inoltre ancora regolamentati:a) Le dichiarazioni che servono a stabilire, salvaguardare o esercitare i diritti devono essere scritte.b) Il committente non può trasferire i propri diritti derivanti dal rapporto contrattuale a terzi senza il consenso del fornitore, che deve essere dato per iscritto.